ASSISTENZA CORONAVIRUS

In una situazione di emergenza sanitaria come quella che sta attraversando il nostro Paese, lo Studio Legale Savoca Piccolo ha voluto concentrare il proprio operato e le proprie forze nell'approfondimento di qualsiasi problematica legale-socio-economica strettamente connessa all'insorgere e alla permanenza del Covid - 19, ed in specie:

  1. violazioni e sanzioni ai trasgressori delle normative a tutela del contenimento Covid - 19;
  2. esenzioni da restrizioni per alcune tipologie di attività;
  3. autorizzazioni da parte della Prefettura per la prosecuzione dell'attività lavorativa;
  4. contratti di locazione a uso abitativo e commerciale: aiuti economici, sfratti, soluzioni amichevoli, sospensioni, registrazioni modifiche apportate, conversione in contratti a cedolare secca, morosità incolpevoli;
  5. sospensione mutui;
  6. sostentamento e aiuti economici alle imprese;
  7. sostentamento e aiuti economici alle varie categorie di lavoratori: autonomi, collaboratori in co.co.co., artigiani, appartenenti alle categorie di settore, associazioni;
  8. aiuti a medici e odontoiatri;
  9. aiuti economici a lavoratori in nero o stagionali;
  10. aiuti economici a prestatori occasionali;
  11. altre tipologie di ammortizzatori sociali;
  12. procedure per l’accessione alla CIG, CGS, e CG in deroga;
  13. tutela dei lavoratori dipendenti dinanzi alle pratiche adottate dalle aziende circa le modalità di retribuzione salariale, di distribuzione lavoro, di ripartizione ferie e congedi;
  14. sicurezza sul lavoro in periodo di emergenza Coronavirus;
  15. riconversione delle aziende (soprattutto in ambito tessile dotati già di attrezzature e macchinari idonei) nella produzione di mascherine e aiuti nell’ottenimento delle certificazioni UE;
  16. rischio di dichiarazione di fallimento dell’azienda in epoca di Coroavirus;
  17. tutele assicurative;
  18. illegittimità dei licenziamenti per giusta causa in epoca di Coronavirus;
  19. responsabilità medica a tutela soprattutto degli operatori sanitari in prima linea nel combattere e fronteggiare l'epidemia;
  20. risoluzione di contratti in essere per impossibilità sopravvenuta della prestazione o per eccessiva onerosità. In linea generale, la force majeure è un evento imprevedibile e fuori dal controllo delle parti che rende impossibile l’adempimento della prestazione contrattuale, mentre la hardship è un evento imprevedibile fuori dal controllo delle parti che rende la prestazione contrattuale eccessivamente onerosa, obbligando le parti ad una revisione degli obblighi contrattuali. In diritto italiano, una parte inadempiente è esente da responsabilità qualora l’inadempimento o il ritardo sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lei non imputabile, mentre se la prestazione di un contratto diventa eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari o imprevedibili, la parte che deve rendere la prestazione può chiedere la risoluzione del contratto. Nei rapporti internazionali la corretta qualificazione giuridica dell’evento invocato come force majeure e/o hardship dipende necessariamente dalla legge applicabile ai rapporti contrattuali tra le parti interessate. In merito, occorrerà verificare:
  • la previsione espressa di una legge applicabile nel contratto tra le Parti interessate;
  • l’applicabilità di Convenzioni internazionali di diritto sostanziale (come la Convenzione di Vienna sulla Compravendita Internazionale di Beni), in mancanza di una legge applicabile espressamente prevista nel contratto;
  • l’analisi delle norme relative all’eventuale conflitto di leggi;
  • l’esistenza di misure imperative adottate dai vari governi interessati: tali misure costituiscono nella maggior parte dei casi norme di ordine pubblico che trovano applicazione necessaria al di là di una legge convenzionalmente stabilita dalle parti in contratto o dell’applicazione di una Convenzione internazionale.