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Coronavirus: violazioni e sanzioni

La legiferazione d’urgenza ai tempi del Coronavirus e il regime sanzionatorio del mancato rispetto delle misure di contenimento COVID – 19.

 

Sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2020, n. 79 è stato pubblicato il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19" che contiene la previsione di un nuovo sistema sanzionatorio del mancato rispetto delle misure di contenimento COVID-19. 

 

Il nuovo sistema sanzionatorio è previsto dall’art. 4 del D.L. n. 19/2020, che cosi recita: “Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, ovvero dell’articolo 3, e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all’articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo”.

 

Il legislatore ha quindi sostituito la sanzione penale applicabile prima del D.L. 19/2020 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000.  Tale scelta appare del tutto ragionevole non solo perché non è detto che la sanzione penale avesse potuto dissuadere maggiormente i trasgressori rispetto la sanzione amministrativa, ma anche perché l’introduzione di una sanzione amministrativa sgrava le Procure delle Repubblica eliminando l’instaurarsi di un procedimento penale, essendo sì la sanzione amministrativa opponibile, ma su solo interesse del trasgressore.

 

Possiamo sostenere che il quadro normativo cosi come previsto dal D.L. 19/2020 abbia semplificato le cose? Forse no.

 

Ed infatti l’art. 4 del testè richiamato decreto legge, prevede una clausola di riserva “Salvo che il fatto costituisca reato; e quali reati potrebbero mai integrarsi?

  • La fattispecie penale prevista dall’art. 650 c.p.  "Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità" sicuramente no, avendo lo stesso articolo 4 escluso l’applicazione della norma penale con l’inciso “non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale”.
  • Ci si chiede invece se sia applicabile l’art. 260 T.U. Leggi sanitarie che sancisce: “Chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo è punito con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000” : l’art. 260 T.U. Leggi Sanitarie sarà senz’altro applicabile alla violazione del “divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus” previsto dall’art. 1 comma 2 lett. e). In questo senso depone chiaramente il comma 6 dell’art. 4 del D.L. 19/2020 secondo cui “Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), è punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7”.
  • Nulla quaestio anche per l’eventuale integrazione del reato di falso ex art. 495 c.p. che ben potrà concorrere con l’illecito amministrativo nel caso in cui il trasgressore, mediante autocertificazione abbia dichiarato il falso al pubblico ufficiale.

Per quanto concerne l’irrogazione della sanzione amministrativa, vale la pena segnalare alcune specifiche:

  1. la competenza in materia spetta al Prefetto del luogo ove è stata commessa la violazione;
  2. se questi ritiene che non vi siano i presupposti per contestare la violazione, procederà ad archiviare il procedimento;
  3. nel caso invece in cui il Prefetto ritenga che sussistano i presupposti della contestazione, provvederà ad emettere nei confronti del trasgressore un’ordinanza ingiunzione che verrà notificata al destinatario nella quale specificherà l'importo che andrà pagato nel termine di 60 giorni;
  4. contro tale provvedimento è ammesso ricorso alternativamente al Prefetto o al Giudice di Pace (alla pari di quanto avviene per le normali contravvenzioni al codice della strada) entro 30 giorni dall'avvenuta notifica. In caso di mancato pagamento della sanzione amministrativa nei termini previsti e di mancata impugnazione del provvedimento nei termini di legge, il Prefetto provvederà ad iscrivere a ruolo per il recupero coattivo della somma (maggiorata di interessi e spese di riscossione);
  5. si noti che se la violazione alle norme anti Coronavirus è compiuta con un veicolo la sanzione amministrativa sarà aumentata fino ad un terzo, ma in tal caso responsabile in solido per il pagamento della sanzione sarà anche il proprietario del veicolo se è persona diversa dal conducente, a meno che non provi che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà (ad esempio perché il veicolo gli sia stato rubato);
  6. non sono stati invece introdotti come sanzioni accessorie, anche se erano stati previsti inizialmente nell'originario testo di legge, il sequestro e la confisca dei veicoli e dei motocicli per mezzo dei quali sono state commesse le violazioni alle misure restrittive.

Da ultimo resta da segnalare un caso specifico: cosa succede nel caso in cui sia un minorenne a violare le norme sanzionate in via amministrativa? Ebbene, in questo caso occorre ricordare che ai sensi dell’art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, “non può essere assoggettato a sanzione  amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni”